LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Informativa per la clientela di studio n. 3 del 12/07/2017

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 giugno 2017, n. 96 vengono introdotte le c.d. “prestazioni occasionali” che vanno a sostituire i buoni lavoro (voucher) abrogati lo scorso mese di marzo (fermo restando il loro utilizzo fino ad esaurimento e non oltre il 31/12/2017).

Le prestazioni occasionale sono distinte secondo le modalità di utilizzo in:

Libretto Famiglia, riservato alle persone fisiche (privati cittadini). Es. per il lavoro domestico;

Il Contratto di prestazione occasionale, destinato invece a tutti gli altri utilizzatori.

LIMITE DEI COMPENSI (nel corso di un anno civile):

  • per ciascun prestatore compensi non superiori a 5.000 euro con riferimento alla totalità dei committenti;
  • per ciascun utilizzatore compensi non superiori a 5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi non superiori a Euro 2.500,00.

 

Gli importi indicati si intendono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

LIMITE ORARIO ALL’UTILIZZO

Le prestazioni devono essere limitate al massimo a 280 ore nell’arco di un anno civile.

UTILIZZATORI INTERESSATI:

Possono farvi ricorso:

–          Le persone fisiche privati cittadini) per attività quali:

–          Piccoli lavori domestici;

–          Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

–          Insegnamento privato supplementare

–          Gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi.

 

In ogni caso, inoltre, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.

E’ invece espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

  • Degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Delle imprese dell’edilizia e dei settori affini;
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

 

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

 

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS (attiva dal 10 luglio) alla quale devono registrati sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro e per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta attivazione della prestazione.

Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato (anche se, attualmente, la procedura INPS non consente nessuna operazione agli intermediari. L’abilitazione avverrà nelle prossime settimane)

 

COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALEI

 

Prestazioni occasionali svolte a favore delle persone fisiche.

I titoli di pagamento contenuti nel “Libretto Famiglia” hanno un valore nominale di 10 euro cadauno e sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. A carico dell’utilizzatore le spese di gestione e la copertura assicurativa (costo orario Euro 12,00. Importo netto orario minimo Euro 10,00)

 

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori.

La misura minima oraria del compenso è pattuita in Euro 9,00 netti per ogni ora di lavoro.

Costo orario a carico dell’utilizzatore Euro 12,375.

Importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro. Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore alle 4 ore.

 

LA MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI UTILIZZATORI

Ogni utilizzatore, registrato presso il sito dell’INPS avrà a sua disposizione un “portafoglio telematico” da alimentare mediante versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l’assolvimento degli oneri contributi, assistenziali e di gestione del servizio.

Il versamento verrà effettuato tramite modello F24Elementi Identificativi.

Sarà poi l’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad accreditare l’importo dovuto al prestatore sul proprio IBAN (comunicato in fase di registrazione).

 

 

STUDIO RUZZA